Le agevolazioni concedibili saranno possibili alle imprese che ne facciano richiesta con termine ultimo di presentazione al 30 giugno 2010.
L’accordo banche imprese si basa su due pilastri:
1-AFFLUSSO DI CREDITO
Le imprese hanno la possibilità, previa istruttoria bancaria di accettazione delle richieste, di attuare una serie di operazioni di anticipazione temporale di disponibilità liquidità, quindi di afflusso di credito attraverso :
sospensione per un anno del pagamento della quota capitale dei mutui bancari a medio lungo termine (olte i 18 mesi ) in essere
sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale di leasing immobiliari
sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale di leasing mobiliari (beni strumentali, impianti, ecc)
allungamento a 270 giorni della scadenza del credito a breve (salvo buon fine, anticipo fatture, ecc) con riferimento alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili
2-RAFFORZAMENTO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Offerta di appositi finanziamenti pari a multipli dell’aumento di capitale volto al rafforzamento della struttura patrimoniale dell’impresa.
Di seguito indichiamo le caratteristiche principali delle operazioni rimandando al singolo istituto di credito interpellato ulteriori spiegazioni da fornire all’impresa richiedente.
Le operazioni di sospensione delle quote di capitale in pagamento devono riferirsi a mutui in essere alla data del 3 agosto 2009, con sclusione di operazioni di finanziamento a medio termine in cui ci sia una forma di agevolazione pubblica (es: contributi in cto capitale o cto interessi).
Le imprese devono presentare richiesta alle banche con la redazione di documenti necessari alla fase di istruttoria:
descrizione degli effetti della crisi sui conti aziendali
descrizione dei programmi futuri dell’azienda e delle prospettive di ripresa
strumenti di attuazione per uscita dalla crisi ( tra i quali inserire la moratoria dei debiti bancari)
Le imprese ammissibili alla moratoria devono essere “in bonis” ovvero non presentino posizioni in ristrutturazione o in sofferenza, cioè procedure esecutive in corso.
Per ciò che riguarda l’allungamento a 270 giorni delle operazioni di anticipo per cassa un esempio valga a chiarire il funzionamento: se la scadenza originaria di un credito fosse a 30 giorni l’allungamento massimo potra’ essere di 240 giorni.L’allungamento del credito potrà esser dato sempre nei limiti del fido concesso.
A differenza dele agevolazioni sui mutui si ritiene che debbano esser agevolabili le scadenze dei crediti a breve non soltanto già in essere alla data del 3 agosto 2009 ma anche quelle in formazione fino alla data di termine dell’agevolazione stessa , ovvero il 30 giugno 2010.
Il sostegno ai processi di ricapitalizzazione delle imprese prevede un bonus fiscale , ovvero una quota annua detassata di reddito,che dà vita ad un risparmio in sede di pagamento d’imposta.
Si consiglia a tutti i soci interessati ai provvedimenti sopra esposti di agevolazione finanziaria, di contattare le banche con cui si intrattengono rapporti di credito, a mezzo di professionista abilitato o di responsabile amministrativo interno , per valutare i vantaggi e la dinamica di operatività.
Fonte Federlavaggi